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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.4.

      Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

      «6-bis. All'articolo 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono sostituititi dai seguenti:

      "4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al venti per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il venti per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
      5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il venti per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori".

      6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006».