Al comma 15, è aggiunto infine il seguente comma:
15-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal sedente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n, 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.».