Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
15.bis All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis L'Ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2-ter Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
15-ter. Dopo l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, è aggiunto il seguente:
Art. 108-bis.
1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 1, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane.
15-quater. L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge 604/1962 è sostituito con il seguente: «Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».