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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.3.

      Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

      «6-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

      "1-bis. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono definite in modo che non risultino più onerose di quelle previste dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea".

      6-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione della normativa tecnica vigente eventualmente difforme rispetto al suddetto principio. A far data dal 1o luglio 2012, le disposizioni incompatibili cessano comunque di aver efficacia.
      6-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle norme tecniche previste per infrastrutture non autostradali».