Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) sostituire le parole: del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie con le seguenti: del mantenimento delle;
2) dopo le parole: le grandi dighe per le quali aggiungere le seguenti: accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico;
3) dopo le parole: necessaria e urgente aggiungere le seguenti: l'adozione di interventi tra i quali;
4) aggiungere infine il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi;
b) al comma 9, dopo le parole: entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione aggiungere le seguenti: e del piano operativo;
c) al comma 10:
1) sostituire le parole: il piano di manutenzione dell'impianto con le seguenti: il piano di manutenzione dell'opera;
2) sostituire le parole: per l'approvazione e l'inserimento con le seguenti: per l'inserimento;
d) sopprimere il comma 11;
e) al comma 15 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.