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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.15.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) il comma 8, è sostituito dal seguente:

      «8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico per il quale sia necessaria e urgente l'adozione di interventi tra i quali la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi».

          b) al comma 9 dopo le parole: entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione aggiungere le seguenti: e dei piano operativo;

          c) al comma 10 sostituire le parole: il piano di manutenzione dell'impianto con le seguenti: il piano di manutenzione dell'opera; nonché sopprimere le parole: approvazione e;

          d) sopprimere il comma 11;

          e) al comma 15 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.