Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, gli aggiornamenti o revisioni delle concessioni autostradali, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sono preventivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».