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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.02.

      Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Realizzazione delle infrastrutture passive della rete in fibra ottica nelle grandi città e nei distretti industriali).

      1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologicamente neutrale, a partire dalle grandi città e dai distretti industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.
      2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.
      3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.
      4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori.
      5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti.