Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:
«2. In conformità a quanto disposto dagli standard e dalle raccomandazioni dell'Unione Europea per la progettazione e costruzione delle strade, le norme di cui al precedente comma sono di riferimento.
2. bis. L'aggiornamento delle norme di cui al comma 1 dovrà essere coerente con gli indirizzi e gli standard dell'Unione Europea».