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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.01.

      Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Unico consenso informato per semplificare il rapporto tra operatori e clienti).

      1. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto, previo assenso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che valuta nel caso specifico, rilevato d'ufficio ovvero segnalato da chi intende effettuare o proseguire il trattamento, gli impatti e l'adeguatezza dell'informativa resa agli interessati. Anche in casi diversi, la stessa Autorità può condizionare l'utilizzo di un unico consenso a specifiche misure di trasparenza.