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Legislatura XVI

Proposta emendativa 42.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
42.3.

      Dopo il comma 9 è aggiungere il seguente:

      «9-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di progetti infrastrutturali, l'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è sostituito dal seguente:

      Le obbligazioni emesse dalle società di progetto possono essere destinate anche alla sottoscrizione di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter del regolamento Consob n.11971/1999 e successive modificazioni, in deroga agli articoli 2412, commi 1 e 2, e 2483, comma 2, del codice civile. In tal caso, possono essere superati i limiti quantitativi all'emissione posti alle società per azioni e i limiti soggettivi alla sottoscrizione posti alle società a responsabilità limita; la responsabilità dell'investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale non ricorre nei confronti dell'investitore qualificato, il quale a sua volta non può trasferire le obbligazioni a soggetti che non siano investitori professionali o qualificati.

      9-ter all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996 n.239, dopo le parole nonché gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.601, ed equiparati, emessi in Italia, sono aggiunte le seguenti e gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

      9-quater all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, è aggiunta la seguente lettera e) obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.