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Legislatura XVI

Proposta emendativa 42.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
42.2.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

      9-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

      «Art. 157 - (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (Art. 37-sexies, legge n.109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto 2. legislativo 24 febbraio 1998, n.58; dette obbligazioni sono nominative».

      2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

      3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico».