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Legislatura XVI

Proposta emendativa 42.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
42.1.

      Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

      «8-bis. In ogni caso, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico, può essere attribuita, tramite l'autorità portuale interessata, alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera una quota pari al 25 per cento, per un periodo non superiore a 15 anni, dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibile all'infrastruttura oggetto dell'intervento.
      8-ter. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento dei gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'autorità portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una congrua parte dell'investimento e a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'autorità portuale interessata;

          b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

              1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

              2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

          c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate ai progetto;

          d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle dogane territorialmente competente, tramite l'autorità portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'agenzia delle dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

          e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto».