Dopo il comma 5, aggiungere in fine i seguenti:
5-bis. Al fine di attuare la «strategia di coordinamento per corridoio» delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.
2. I piani territoriali di cui al comma 5-bis individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.
3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione.