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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
41.02.

      Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della infrastrutturazione e la tutela delle zone disagiate dei comuni della Valle del Belice).

      1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, è autorizzato il trasferimento ai comuni della somma di 105 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 95 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 2 agosto 2007.
      2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
      4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.
      5. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è, altresì, stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968.
      6. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 5, il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati ed acquisito il parere della Regione Siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della regione non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si considera reso positivamente.
      7. All'onere finanziario derivante dalla presente norma, quantificato in 450 milioni di euro nel triennio 2012-2014, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.