Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Al fine dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti burocratici, le società di servizi del settore pubblico e privato dovranno entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvedere affinché le procedure per l'attivazione o il cambiamento delle utenze siano informatizzate.
A tal fine la sottoscrizione del contratto di fornitura potrà essere effettuata anche mediante utilizzo della casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria.