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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.25.

      Dopo il comma 8 inserire il seguente:

      8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 183, comma 1, lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente»

          b) all'articolo 195, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome.