Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente»
b) all'articolo 195, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome.