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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.22.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      8-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

      5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli auto trasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298.