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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.20.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      8-bis. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

      3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.