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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.18.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:

      9-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione del documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo.