Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. È consentita riscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 del decreto-legge n. 331, del 1995, con decreto-legge n. 427 del 1993.
Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.