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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.03.

      Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta).

      1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
      2. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.»