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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.01.

      Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione degli oneri amministrativi in materia di scadenze degli impianti di trasporto a fune).

      1. Per semplificare le vigenti procedure relative alle scadenze previste per gli impianti di trasporto a fune:

          a) la proroga prevista dall'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002 numero 166 è innalzata da due a quattro anni, indipendentemente dall'erogazione di benefici pubblici, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di idoneità e sicurezza ai sensi del medesimo articolo della predetta legge;

          b) i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 28 febbraio 2012, anche con riferimento alle modulazioni temporali degli interventi di controllo.