stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
4.9.

      Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente:

          a) sostituire il comma 4, con il seguente:

      4. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011».

          b) dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

          alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

          c) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
      2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
      6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
      7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.