Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, con le seguenti modulazioni:
a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP > 50 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento < EP < 50 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento < EP < 40 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento < EP < 30 per cento.
La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.