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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
4.22.

      Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono con le seguenti: per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che possiede o detiene.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

          b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

          c) sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.;

          d) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4.
      2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma i adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma i gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
      3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma i è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
      5. Entro il 31 giugno 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
      6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1 e sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
      7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.