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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
4.14.

      Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono con le seguenti: per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che possiede o detiene.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

          b) alla la lettera b), aggiungere, infine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

          c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. La detrazione di cui al comma i si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulle parti comuni e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l'ammontare annuo complessivo delle spese documentate di cui al comma 1, lettera c), è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo in proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.;

          d) sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.