Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-bis, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.