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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
4.01.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore a 10 kilowatt nonché quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza installata superiore a 10 megawatt (Mw), è applicato, a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pari a euro 24,5 per Mw all'ora in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche derivanti dall'attuazione del comma 1 in base alle quali l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote fiscali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali.