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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.15.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      7-bis. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.
      7-ter. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
      7-quater. In caso di scadenza dei termini per il pagamento il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
      7-quinquies. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data.
      7-sexies. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 1 e 2, nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla legge, sono sanzionati con la sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 20.000 euro.