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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.14.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

          b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno del creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».