stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.13.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      7-bis. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo incentivi, di seguito denominato «fondo», per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di micro, piccole e medie imprese ubicate sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
      7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo.
      7-quater. Il limite massimo del prestito che può essere richiesto per ciascun progetto a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50 mila euro.
      7-quinquies. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente:

          a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

          b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

          c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate alle attività svolte dalle imprese;

          d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

          e) al sostegno di sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

          f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

      7-sexies. Hanno diritto di accesso al fondo le micro piccole e medie imprese che si impegnano a non delocalizzare la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo per tutto il periodo di durata del finanziamento.

      Conseguentemente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.