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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.08.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali).

      1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali» la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
      4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
      5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
      6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
      7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
      8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
      9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
      10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11.

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, le parole: 1,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 1,7 per cento.