Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure a favore delle TV locali).
Al comma 13-bis dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non inferiore ad un euro ad abitante servito attraverso gli impianti legittimamente operanti prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze».