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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.011.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

      L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per i mutui accesi entro il 31 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nell'ambito delle procedure concorsuali ed in particolare degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis l.f. è autorizzata a sottoscrivere accordi transattivi con le imprese beneficiarie delle agevolazioni, accettando a saldo e stralcio un importo pari al 50 per cento del credito residuo vantato a titolo di mutuo agevolato ovvero il minor valore di realizzo attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare. Gli accordi transattivi di cui sopra saranno validi ed efficaci solo dopo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del competente Tribunale. Tali disposizioni si applicano anche alle società oggetto di revoca del finanziamento o non soggette alla disciplina fallimentare.