Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di sostegno al settore ittico).
1. Al fine di incrementare lo sviluppo della concorrenza e della competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura, le risorse attualmente disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio e fino ad esaurimento, sono distinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazione in legge 26 febbraio 2011, n. 10.