Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 102, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Chi fa una dichiarazione pubblica secondo la quale non intende presentare un'offerta d'acquisto deve rendere tale dichiarazione nel modo più chiaro e meno ambiguo possibile. Salvo che a seguito di autorizzazione da parte della Consob, a meno che non si verifichi un effettivo cambiamento di circostanze, coloro i quali hanno fatto tale dichiarazione e coloro i quali hanno agito in concerto non possono nei successivi sei mesi:
annunciare un'offerta d'acquisto;
acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se questo comporta un obbligo di offerta d'acquisto;
acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se dette azioni, insieme a quelle di coloro i quali hanno agito in concerto, ammontano al 30 per cento o più dei diritti di voto della società bersaglio;
fare una dichiarazione che contenga o confermi la possibilità di presentare un'offerta; e) assumere qualsiasi iniziativa che possa far trapelare informazioni rispetto a possibili offerte.
Il mancato rispetto di quanto previsto al periodo precedente può portare all'allungamento del citato lasso di tempo di ulteriori sei mesi.»