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Legislatura XVI

Proposta emendativa 36.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
36.03.

      Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).

      1. All'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

      2. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. È considerata inoltre scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

      3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.
      4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
      5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce i criteri e le modalità ispirati a princìpi di trasparenza e di corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi compresi le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
      6. Il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:

      «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».