Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Sono escluse dall'abito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del 26 marzo 2010, n. 59 (e), i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. e i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1 e natanti, come definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).