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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
34.7.

      All'articolo 34 è infine aggiunto il seguente comma:

      Allo scopo di favorire, attraverso lo sviluppo del pluralismo competitivo, maggiori economicità di gestione, adeguata remunerazione dei titolari dei diritti ed effettiva partecipazione e controllo da parte di questi ultimi, le attività di amministrazione e di intermediazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuate, sono libere.
      Ferma l'immediata efficacia di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ad adeguare ogni vigente disposizione che sia in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Nell'adozione dei predetti decreti di riordino, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          prevedere la rimozione di qualsiasi norma che stabilisca monopoli, riserve o esclusive legali di intermediazione, anche in modo indiretto, ovvero altre forme di vantaggi anti concorrenziali a favore di singoli enti, società o organizzazioni;

          prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra i soggetti che esercitano le attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti di proprietà intellettuale;

          prevedere la separazione gestionale ira le attività finalizzate alla diretta ed equa remunerazione dei titolari dei diritti intermediati, da sottoporre alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le attività finalizzate alla tutela di interessi collettivi, mutualistici o di promozione culturale, da sottoporre alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

      In considerazione della complessità degli assetti organizzativi ed istituzionali coinvolti, il termine per l'esercizio della delega al Governo di cui al comma 2 del presente articolo relativamente alla disciplina della società italiana degli autori ed editori (SIAE) s'intende esteso a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, il regime di monopolio di cui agli articoli 180 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 s'intende prorogato fino alla data di adozione del relativo decreto legislativo di riordino della materia.