Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate.