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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
34.01.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Apertura alla concorrenza del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore).

      1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 15-bis, al primo comma le parole «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti intermediari di cui all'articolo 180»;

          b) all'articolo 58, sono abrogate le seguenti parole: «, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale competente»;

          c) all'articolo 68, comma 4, l'ultimo periodo è abrogato;

          d) all'articolo 71-quinquies, al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

          e) gli articoli 71-septies e 71-octies sono abrogati;

          f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103.

      1. E istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. Le società di gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano entro la fine di ogni mese le nuove opere soggette alla loro tutela.
      2. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione, il soggetto intermediario di cui all'articolo 180 incaricato di gestirne i diritti d'autore e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
      3. Al Ministero per i beni e le attività culturali è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
      4. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
      5. I registri di cui al presente articolo sono tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
      6. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la tenuta dei registri di pubblicità di cui al presente articolo.»

          g) all'articolo 116, il secondo e il terzo comma sono abrogati;

          h) all'articolo 152, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo all'autore o al soggetto intermediario di ciò incaricato dall'autore, è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
      3. Fino al momento in cui il versamento di cui al comma precedente non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate».

          i) all'articolo 153, ai commi 1 e 2, le parole «alla Società italiana degli autori ed editori (SLAE)» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto intermediario di cui all'articolo 180 incaricato dall'autore»;

          j) all'articolo 154, comma 1, le parole «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che svolgono l'attività di gestione del diritto di cui all'articolo 144» e al comma 2, le parole «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che svolgono l'attività di gestione collettiva del diritto di cui all'articolo 144»;

          k) all'articolo 171-bis, al comma 1 le parole «in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori» sono soppresse e al comma 2, le parole su supporti non contrassegnati SIAE» sono soppresse;

          l) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d) è abrogata;

          m) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole «, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa».

          n) L'articolo 171 -septies è abrogato;

          o) L'articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Art. 180.

      1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è esercitata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Tale attività è esercitata per effettuare:

          1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

          2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

          3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

      3. L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
      4. L'autore, i suoi successori e gli aventi causa hanno la facoltà di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
      5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore».

          p) Gli articoli 180-bis, 181, 181-bis e 181-ter sono abrogati;

          q) All'articolo 182-bis, comma 1, le parole «ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «ed agli intermediari di cui all'articolo 180»; al successivo comma 2, le parole «La SIAE» sono sostituite dalle seguenti «I soggetti intermediari di cui all'articolo 180»; al successivo comma 3, le parole «della SIAE» sono sostituiti dalle seguenti: «dei soggetti intermediari di cui all'articolo 180»;

          r) Gli articoli 190, 191, 192, 193, 194, 194-bis e 195 sono abrogati.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento di cui all'articolo 206 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è modificato al fine di adeguare la disciplina in materia di diritto d'autore ai principi della concorrenza e alla libera scelta da parte degli autori e degli editori in merito alla gestione collettiva e individuale dei propri diritti.