Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro degli informatori scientifici del farmaco, al comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «iscritti al relativo ordine» sono aggiunte le seguenti: «o da un informatore scientifico dei farmaco in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006».