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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
32.9.

      L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

      1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.»;

          b) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Chi intende trasferire una farmacia nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale deve essere situato nell'ambito dello stesso territorio comunale.»;

          c) sono soppressi i commi settimo e ottavo dell'articolo 1;

          d) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacia nella quale è determinato il numero delle singole farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1».

      2. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall'approvazione straordinaria del provvedimento di cui al primo periodo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura di tutte le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. In deroga ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, la partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale. In via straordinaria, i servizi espletati dai farmacisti che hanno gestito gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, verranno valutati, come titoli, pari a quelli conseguiti mediante servizio di farmacia.
      3. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono distribuire i farmaci appartenenti alla classe C-bis.
      4. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le Regioni adegueranno le normative sugli orari di apertura, le ferie e i turni di servizio, introducendo principi di massima flessibilità, compatibilmente con esigenze di servizio locali.
      5. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.