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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
32.22.

      L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32.
(Farmacie).

      1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.»;

          b) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Chi intende trasferire una farmacia nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. È consentita la mobilità regionale delle farmacie soprannumerarie, tenuto conto di quanto previsto alla lettera a) del primo comma.»;

          c) sono soppressi i commi settimo e ottavo dell'articolo 1;

          d) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacia nella quale è determinato il numero delle singole farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1».

      2. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall'approvazione straordinaria del provvedimento di cui al primo periodo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura di tutte le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. In deroga ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia, ai titolari di farmacia rurale e ai titolari di farmacie soprannumerarie. In via straordinaria, i servizi espletati dai farmacisti che hanno gestito gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, verranno valutati, come titoli, pari a quelli conseguiti mediante servizio di farmacia.
      3. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono distribuire i farmaci appartenenti alla classe C-bis, anche senza la presenza del farmacista.
      4. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le Regioni adegueranno le normative sugli orari di apertura, le ferie e i turni di servizio, introducendo principi di massima flessibilità, compatibilmente con esigenze di servizio locali.
      5. È data facoltà alle farmacie di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
      6. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

ident. 32.26.