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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
32.21.

      Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

      4-bis. L'Agenzia italiana del farmaco aggiorna annualmente l'elenco dei medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere oggetto delle modalità di distribuzione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, trasferendo al regime convenzionale i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo da parte della struttura pubblica che ne hanno determinato l'inclusione nel suddetto elenco.
      4-ter. In sede di convenzione farmaceutica nazionale, il cui rinnovo dovrà avviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno essere definiti i criteri generali per stipula degli accordi regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 347 del 2001, per assicurare condizioni quanto più possibile omogenee di erogazione e di remunerazione del servizio di dispensazione dei medicinali di cui al precedente comma sul territorio nazionale, garantendo in ogni caso l'uniformità dell'accesso al farmaco sul territorio regionale
      4-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 347 del 2001, aggiungere alla fine le parole «per non più di sette giorni di terapia».
      4-quinquies. Il tavolo di confronto per la revisione dei criteri di remunerazione della farmacia, di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è convocato dal Ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è esteso alla partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

ident. 32.16.