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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
32.03.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

      1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
      2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

      «4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA».