stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
32.01.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense di dottori commercialisti ed esperti contabili e a tutela della concorrenza nei servizi professionali).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma l:

              1) all'alinea, dopo le parole: «le disposizioni legislative e regolamentari» sono inserite le seguenti: «anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti»;

              2) alla lettera a), le parole: «l'obbligatorietà» sono sostituite dalle seguenti: «la fissazione»;

              3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi;»;

              4) alla lettera c), dopo le parole: «da parte di società di persone» sono inserite le seguenti: «o di capitali» e le parole: «l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che» sono soppresse;

              5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

          «c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma l del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci 0 dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.
      3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n, 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento».

      4. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.
      5. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5o, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37»;

          b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,» e le parole: «di giornalista professionista,» sono soppresse;

          c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni,» sono soppresse;

          d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;

          e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

      6. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.
      7. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

          b) all'articolo 36:

              1) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

              2) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

          c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

      «1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale»;

          d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.