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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.9.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. Le province e i comuni con più di 5000 abitanti possono escludere dal saldo rilevate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2012 e 2013 i pagamenti residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010, a condizione che:

          a) abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio precedente;

          b) i pagamenti siano effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, incluse erogazioni di mutui e contributi finalizzati, senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del medesimo testo unico;

      8-ter. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotto adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.