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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.7.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, al fine di razionalizzare e accelerare l'estinzione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle aziende sanitarie private operanti in regime di accreditamento, anche provvisorio, con il Servizio sanitario nazionale, i suddetti crediti, possono essere convertiti, fino alla misura massima del 30 per cento degli stessi, in crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dei crediti ammessi alla conversione sono computati in detrazione in sede di determinazione dei trasferimenti statali alle regioni per la copertura del fabbisogno sanitario. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'ammissione delle aziende sanitarie private alla conversione in crediti d'imposta dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di aziende, enti ed istituti pubblici dei servizi sanitari regionali, sulla base dei seguenti criteri:

          a) riconoscimento a ciascuna delle aziende creditrici della facoltà di optare, decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, per la parziale conversione in credito d'imposta del credito vantato nei confronti di aziende, enti ed istituti pubblici dei servizi sanitari regionali;

          b) ai fini della conversione, previsione dell'obbligo per le imprese creditrici di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il periodo di godimento del credito d'imposta.